Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia nella formazione sicurezza

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è una di quelle novità che, tradotte “in pratica”, incidono davvero su come le aziende organizzano la prevenzione. È stato sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR) ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.119 del 24 maggio 2025, data di entrata in vigore.

Perché è importante (anche se non fai “il tecnico”)

Negli ultimi anni la formazione sulla sicurezza è stata spesso vissuta come un adempimento: si fa il corso, si prende l’attestato, si archivia. L’Accordo 2025 prova a cambiare impostazione: punta a rendere la formazione più uniforme, tracciabile e verificabile, riducendo le differenze interpretative e alzando l’attenzione sulla qualità dei percorsi.

La novità che riguarda tutte le aziende: il corso per il datore di lavoro

La novità più immediata è che viene previsto un corso dedicato al datore di lavoro, con durata minima di 16 ore.
Il messaggio è chiaro: chi guida l’organizzazione non può limitarsi a “delegare tutto”, ma deve avere competenze minime per comprendere ruoli, responsabilità e scelte organizzative che impattano sulla sicurezza. Il programma infatti insiste su aspetti giuridico-organizzativi, responsabilità, sistema istituzionale della prevenzione, e strumenti di gestione e comunicazione interna.

E c’è anche una regola pratica da segnare in agenda: per consentire l’adeguamento, l’Accordo prevede che questo percorso venga concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore (con riconoscimento dei corsi già erogati se conformi).

“Non basta averlo fatto”: verifiche, presenze e documentazione

Un altro passaggio forte riguarda la serietà del processo formativo. In tutti i corsi (e anche negli aggiornamenti) devono essere predisposti verbali delle verifiche finali, con elementi minimi ben definiti (esiti, data, luogo, ecc.). Inoltre, per essere ammessi alla verifica finale, è richiesta la frequenza di almeno il 90% delle ore previste.
In altre parole: aumenta l’attenzione su come si dimostra che la formazione è stata svolta davvero, e non solo “formalmente”.

Modalità di erogazione: presenza, videoconferenza, e-learning

L’Accordo esplicita e struttura le modalità con cui i corsi possono essere erogati: presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista.
Per le aziende questo significa poter scegliere soluzioni più flessibili, ma con un impianto di regole che mette al centro la tracciabilità (chi ha partecipato, quanto, con quali verifiche) e la coerenza del percorso.

Aggiornamenti: focus sui preposti

Tra gli elementi che spesso generano urgenze operative c’è l’aggiornamento dei preposti: l’Accordo indica che l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale, con durata minima di 6 ore, e ogni volta che l’evoluzione dei rischi o il contesto lo richiedano (processi, organizzazione, reparto, ecc.).

Cosa fare adesso (senza panico, ma con metodo)

Per le aziende la mossa giusta non è “correre a fare corsi”, ma:

  1. mappare chi fa cosa (lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro);

  2. verificare scadenze e conformità dei percorsi già svolti;

  3. aggiornare il piano formativo con priorità e tempi realistici;

  4. curare la parte “invisibile” ma decisiva: registri, verifiche, verbali e attestati.

Come agenzia formativa, stiamo già adeguando contenuti e modalità al nuovo impianto: l’obiettivo è offrire percorsi chiari da capire, ma anche robusti sul piano della conformità e utili sul piano pratico, perché la sicurezza non si gioca sugli attestati: si gioca su comportamenti, scelte e organizzazione quotidiana.

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